
Statuto
Statuto approvato nella Assemblea del 7/3/2025
ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA
1.1-È costituita un’associazione denominata “SOCIETA’ ITALIANA DI PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI” o, in breve, “SIPLO”.
1.2-L’associazione ha sede legale nel Comune di Roma, via Savoia n. 78.
1.3-L’associazione è una entità giuridica unitaria e si articola in sezioni territoriali prive di autonomia giuridica e patrimoniale.
1.4-L’associazione ha durata illimitata.
ARTICOLO 2 – SCOPI E ATTIVITA’
2.1-L’associazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità:
a) contribuire al progresso ed alla diffusione dei principi e dei fondamenti scientifici della psicologia del lavoro e delle organizzazioni, in tutte le sue discipline e specializzazioni, tra le quali l’ambito disciplinare professionale delle Risorse Umane, nonché delle applicazioni pratiche direttamente conseguenti;
b) promuovere, sostenere e gestire la ricerca scientifica nell’ambito della psicologia del lavoro e delle organizzazioni, al fine di mantenere il più alto grado di benessere fisico, mentale e relazionale dei lavoratori in tutti gli ambienti di lavoro;
c) concorrere alla definizione e alla gestione della formazione specialistica in psicologia del lavoro e delle organizzazioni nei corsi di laurea in psicologia;
d) promuovere e gestire attività di formazione post-universitaria degli psicologi del lavoro e delle organizzazioni.
2.2-L’associazione non opera per la tutela sindacale degli associati e non svolge, direttamente o indirettamente, alcuna attività sindacale.
L’associazione è autonoma ed indipendente ed esclude dalle proprie finalità l’esercizio di attività imprenditoriali abituali o la partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell’ambito della formazione continua, anche nell’ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).
2.3-Per il raggiungimento delle sue finalità, l’associazione potrà svolgere tutte le attività consentite dalle leggi, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1) organizzare convegni, conferenze, seminari, incontri di carattere scientifico o pratico-operativo, divulgandone i contenuti attraverso il proprio sito web e/o altri idonei strumenti di comunicazione;
2) promuovere e gestire attività di aggiornamento professionale degli psicologi del lavoro e delle organizzazioni, anche in collaborazione con Ordini Professionali, Enti Pubblici, Università, Centri di Ricerca, sia italiani che esteri;
3) sottoporre a periodica attività di verifica e di controllo della qualità (da effettuarsi anche secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale) le attività svolte e la produzione tecnico-scientifica, valorizzando l’apporto del Comitato Scientifico;
4) pubblicare libri, riviste e notiziari e altri strumenti di informazione e divulgazione, anche tramite siti web e altri social media;
5) collaborare con Università, Enti Pubblici, Centri di Ricerca ed altri enti simili a carattere scientifico, anche con l’attivazione di tirocini e figure similari per studenti e dottorandi, sia in Italia che all’estero;
6) costituire o partecipare o attivare ogni idonea forma di collaborazione con associazioni, fondazioni, federazioni, enti ed istituzioni senza scopo di lucro, pubbliche o private, reti associative, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi ai propri;
7) erogare premi e borse di studio;
8) stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate utili od opportune per il raggiungimento degli scopi associativi;
9) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie od opportune, ivi comprese la concessione di garanzie reali e personali in favore proprio o di terzi, l’acquisto e l’alienazione di beni mobili ed immobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni. 2.4-L’associazione si dota di un proprio sito web ufficiale, costantemente aggiornato, sul quale pubblica la propria attività scientifica, i bilanci preventivi e consuntivi e gli incarichi retribuiti eventualmente conferiti.
2.5 L’associazione può esercitare attività di raccolta fondi da destinare al sostegno della propria attività istituzionale, ai sensi delle vigenti leggi.
ARTICOLO 3 – GLI ASSOCIATI
3.1-Possono divenire associati le persone fisiche che siano in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
a) abilitazione all’esercizio della professione di psicologo;
b) effettivo esercizio della professione di psicologo del lavoro e delle organizzazioni da almeno tre anni come attività principale.
3.2-Fermi restando i requisiti indicati al comma precedente l’associazione non opera alcuna discriminazione di età, sesso, nazionalità, lingua, opinioni religiose o politiche, condizioni personali o sociali.
3.3-Il numero degli associati è illimitato.
3.4-Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
-l’indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica;
-l’attestazione di possedere i requisiti di cui al comma 3.1;
-la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e l’impegno ad attenersi alle deliberazioni adottate dagli organi associativi. 3.5-Tutte le comunicazioni sociali saranno inviate agli associati al recapito da questi formalmente comunicato all’associazione e risultante dai libri sociali.
3.6-Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività svolte. 3.7-La delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
3.8-L’eventuale delibera di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata all’interessato entro 60 (sessanta) giorni, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica certificata. L’interessato, entro
60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, può chiedere, con gli stessi mezzi sopra indicati, che sulla domanda si pronunci il Collegio dei Probiviri.
3.9-Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente statuto; non sono pertanto ammesse adesioni che contrastino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o temporanei. L’assemblea può prevedere la divisione degli associati in categorie, che in ogni caso hanno tutti gli stessi diritti e gli stessi doveri, salva la possibilità di stabilire quote associative di importo differenziato.
3.10-L’assemblea potrà nominare associato onorario: a) chi contribuisce o ha contribuito in modo rilevante al sostegno di una o più attività sociali; b) chi abbia acquisito alti meriti nei settori di interesse sociale. La qualifica di associato onorario deve essere accettata dal candidato, ha durata illimitata e conferisce tutti i diritti e doveri previsti dallo statuto per i soci, con esclusione dall’obbligo di pagare la quota annuale deliberata dagli organi sociali.
3.11-La partecipazione sociale non è trasmissibile a terzi in alcun modo, oneroso o gratuito, nemmeno per causa di morte, e non è rivalutabile.
3.12-Nessun associato, indipendentemente dalla funzione o ruolo assunti nell’associazione, comprese le diverse cariche sociali, percepisce alcun compenso per la propria attività. L’associazione ed i suoi legali rappresentanti risultano autonomi ed indipendenti e non esercitano né partecipano ad attività imprenditoriali, ad eccezione delle attività svolte nell’ambito della formazione continua.
ART.4 – DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI
4.1-Gli associati hanno diritto di:
a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle delibere degli organi sociali;
b) elettorato attivo e passivo per gli organi direttivi dell’associazione;
c) chiedere la convocazione dell’assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
d) formulare proposte al Consiglio Direttivo nell’ambito dei programmi dell’associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
e) votare nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti;
f) prendere visione dei bilanci.
4.2-Gli associati hanno l’obbligo di:
a) rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
b) rispettare i principi etici e deontologici previsti dal sistema ordinistico di riferimento (Ordine degli Psicologi/he).
c) mantenere sempre un comportamento corretto ed in buona fede nei confronti dell’associazione, dei soci e dei terzi;
d) versare la quota annuale deliberata dagli organi sociali. 4.3-L’attività prestata dagli associati a favore dell’associazione è svolta a titolo volontario e gratuito, fatti salvi gli eventuali rimborsi delle spese sostenute per l’espletamento di eventuali incarichi, debitamente documentate.
ART.5 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO
5.1-La qualifica di associato si perde per: a) morte, b) recesso, c) decadenza, d) esclusione.
5.2-La morte dell’associato estingue il rapporto associativo. 5.3-L’associato può recedere in ogni momento, senza obbligo di motivazione, inviando una comunicazione al Consiglio Direttivo, tramite lettera o messaggio di posta elettronica, senza vincoli di preavviso;salvo diverso accordo scritto, il recesso ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell’associazione.
5.4-Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti gli associati che abbiano perso i requisiti personali di cui all’art. 3.1. Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti gli associati che si rendano morosi nel pagamento della quota sociale annuale; gli associati si intendono morosi decorsi tre mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferiscono le quote sociali insolute o dal diverso termine di pagamento previsto dal Consiglio Direttivo. Può altresì essere dichiarato decaduto l’associato che non partecipi a due assemblee consecutive, anche in anni diversi, salvo giustificato motivo. La decadenza ha effetto dalla data della delibera del Consiglio Direttivo che deve essere comunicata all’associato con lettera o messaggio di posta elettronica.
5.5-L’assemblea ordinaria degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri, può escludere gli associati che:
a) non osservino le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;
b) tra gli associati o pubblicamente esprimano opinioni o tengano comportamenti che gettino discredito sull’associazione;
c) in qualunque modo danneggino moralmente o materialmente l’associazione.
5.6-Prima di procedere all’esclusione, all’associato va inviata una comunicazione, tramite raccomandata a.r. o con messaggio di posta elettronica certificata, contenente gli addebiti, consentendo facoltà di replica; l’esclusione ha effetto decorsi 30 (trenta) giorni) dalla data della comunicazione al socio della delibera dell’assemblea, salvo ricorso al Collegio dei Probiviri.
5.7-Gli associati receduti, decaduti o esclusi e gli eredi dell’associato defunto non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né possono avanzare alcun diritto sul patrimonio sociale.
ART.6 – SOSTENITORI
6.1-Il Consiglio Direttivo può attivare l’Albo dei Sostenitori a cui possono accedere, previa domanda, i seguenti soggetti:
- a) laureati o laureandi o studenti in psicologia che si dichiarino orientati ad un percorso di professionalizzazione nel campo della psicologia del lavoro e delle organizzazioni;
- b) psicologi abilitati all’esercizio della professione che non abbiano maturato almeno tre anni di attività professionale certificabile nell’ambito della psicologia del lavoro e delle organizzazioni come attività principale;
- c) laureati in discipline non psicologiche che operino professionalmente in uno o più degli ambiti di intervento propri della psicologia del lavoro, organizzazione e risorse umane.
6.2-L’Albo dei Sostenitori può essere suddiviso in settori corrispondenti ai requisiti indicati al comma 6.1.
6.3-Ai sostenitori può essere richiesto il pagamento di una quota annuale, anche diversificata per settori.
6.4-L’assemblea approva un regolamento per la gestione dell’Albo dei Sostenitori, prevedendo:
- le modalità di iscrizione e le cause di sospensione e cancellazione dallo stesso;
- l’eventuale invito a partecipare come uditori, senza diritto di voto, ad una o più assemblee;
- l’eventuale partecipazione alle commissioni o gruppi di studio attivati dal Comitato Scientifico;
- l’eventuale partecipazione alle attività della sezione di competenza, come uditori;
- gli indirizzi fondamentali per il coinvolgimento dei sostenitori, anche per settori, nelle varie attività dell’associazione.
ART.7 – ORGANI SOCIALI
7.1-Sono organi dell’associazione:
a) l’assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) l’Organo di Controllo, se istituito dall’assemblea dei soci o se obbligatorio per legge;
e) il Collegio dei Probiviri;
f) il Comitato Scientifico.
7.2-Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; possono essere retribuiti i membri dell’Organo di Controllo, nel caso non siano associati e siano in possesso delle qualifiche professionali previste dall’art. 2397, comma 2, Codice Civile.
ART.8 – L’ASSEMBLEA: A) COMPETENZE
8.1-L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione, è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati ed in regola, da almeno tre mesi, con il versamento delle quote sociali e si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, con le seguenti competenze:
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali, ad eccezione del Comitato Scientifico;
b) nomina e revoca, quando obbligatorio, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
e) delibera sull’esclusione degli associati;
f) approva i regolamenti attuativi dello statuto, salvo quelli riservati al Consiglio Direttivo;
g) delibera l’importo della quota sociale annuale;
h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza;
i) delibera su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno su iniziativa del Consiglio Direttivo o dietro richiesta motivata firmata da almeno un decimo degli associati.
8.2-L’assemblea può essere convocata in ogni momento in via straordinaria allo scopo di deliberare:
a) sulle modificazioni dello statuto;
b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione.
8.3-L’assemblea si riunisce, di regola, presso la sede sociale o, su deliberazione del Consiglio Direttivo, in altra sede più idonea purché facilmente accessibile dalla generalità degli associati.
8.4-L’assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, con lettera o messaggio di posta elettronica indirizzato a tutti gli associati all’indirizzo o al recapito risultante dal libro soci, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l’assemblea.
8.5-L’assemblea dovrà essere altresì convocata, entro 30 giorni, se richiesta per iscritto da almeno un decimo degli associati, con raccomandata a.r. o con posta elettronica certificata, con l’indicazione delle materie da trattare
8.6-L’avviso deve portare l’indicazione del giorno, luogo ed ora della prima e della eventuale seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare. Sia per l’assemblea ordinaria che straordinaria la seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima e deve tenersi entro trenta giorni dalla prima convocazione.
8.7-L’assemblea può validamente deliberare, anche in mancanza dell’avviso di convocazione, qualora siano presenti o rappresentati tutti gli associati, siano presenti tutte le cariche sociali e nessuno si opponga: in tal caso si può validamente deliberare su qualunque oggetto, anche se non indicato nell’ordine del giorno.
ART.9 – L’ASSEMBLEA: B) COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI
9.1-L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia la presenza degli stessi; in ogni caso le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
9.2-L’assemblea straordinaria per la modifica dello statuto è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di due terzi degli associati e in seconda convocazione con la presenza di un sesto degli stessi: in entrambi i casi la delibera è adottata a maggioranza semplice dei presenti.
9.3-Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
9.4-Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, che non sia un membro del Consiglio Direttivo o dell’Organo di Controllo;
9.5-Le votazioni si fanno, di regola e salva contraria deliberazione dell’assemblea stessa, per alzata di mano, salva l’elezione delle cariche sociali che avverrà con modalità idonee a tutelare la segretezza del voto.
9.6-L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente o, in ulteriore caso di sua assenza, dalla persona nominata dalla stessa assemblea, che provvederà a nominare un segretario, anche non associato, e, all’occorrenza, uno o più scrutatori, anche non associati.
9.7-Le deliberazioni dell’assemblea devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto nell’apposito libro; le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti gli associati, ancorché assenti, astenuti o dissenzienti.
9.8-L’assemblea degli associati può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
-che siano presenti, anche non nello stesso luogo, il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
-che sia consentito al presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
-che sia consentito al segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
-che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
-che siano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura dell’associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente;
-che in tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione sia predisposto il foglio delle presenze, anche in forma elettronica, se vi siano ivi riuniti una pluralità di associati.
ART.10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO: A) COSTITUZIONE
10.1-Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri deliberato dall’assemblea ordinaria, in numero dispari, non inferiore a cinque e non superiore a nove, compreso il Presidente, eletti tra i propri associati, dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.
10.2-Ai membri del Consiglio Direttivo è applicabile l’art. 2382 C.C. per le cause di ineleggibilità e di decadenza. I legali rappresentanti ed i membri del Consiglio Direttivo non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività svolta dall’associazione.
10.3-Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente e il Vice-Presidente; può inoltre attribuire ulteriori deleghe ai propri membri, indicandone le funzioni e la durata, quali quella di segretario, tesoriere ed altre che si può riservare di definire. Il Consiglio Direttivo può, in ogni tempo, revocare o modificare le cariche e le deleghe attribuite ai suoi membri.
10.4–Mancando durante l’esercizio uno o più consiglieri, subentreranno i primi dei non eletti, che rimarranno in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio Direttivo. In caso di mancanza di oltre la metà dei consiglieri eletti dall’assemblea, occorre convocare, entro trenta giorni, l’assemblea dei soci per il rinnovo dell’intero Consiglio Direttivo.
10.5-I membri del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso qualora non siano presenti per tre riunioni consecutive durante il medesimo esercizio sociale, salvo giustificato motivo.
ART.11 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO: B) COMPITI E FUNZIONAMENTO
11.1-Il Consiglio Direttivo è l’organo di gestione dell’associazione e può deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che il presente statuto non riserva all’assemblea.
11.2-Ai conflitti di interesse dei membri del Consiglio Direttivo si applica l’art. 2475-ter del Codice Civile.
11.3-Il Consiglio Direttivo può:
a) avvalersi di commissioni di studio e di lavoro e dell’attività, gratuita o retribuita, di esperti, in grado di contribuire alla progettazione e alla realizzazione delle attività sociali;
b) invitare alle proprie riunioni studiosi, esperti e rappresentanti di enti o istituzioni che affiancano l’azione dell’associazione, senza diritto di voto.
11.4-In particolare spetta al Consiglio Direttivo deliberare: a)sull’attuazione dei programmi dell’attività sociale, secondo gli indirizzi formulati dall’assemblea;
b) sull’ammissione, sul recesso e sulla decadenza degli associati;
c) sull’impiego dei fondi sociali, sull’accensione o estinzione di debiti di ogni tipo e durata e su ogni altra operazione finanziaria attiva o passiva;
d) sulla compromissione in arbitri e sulle vertenze giudiziarie;
e) sulla tenuta dei libri sociali, dei libri contabili e sulla redazione del bilancio da presentare all’assemblea degli associati;
f) su qualsiasi altro argomento riguardante l’associazione che venga proposto dal Presidente o da un consigliere.
11.5-Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto da almeno due consiglieri. La convocazione deve avvenire con lettera o messaggio di posta elettronica o altri sistemi simili con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni; in caso di necessità ed urgenza è ammessa la convocazione con un preavviso ridotto a 3 (tre) giorni.
11.6-Il Consiglio Direttivo si riunisce, di regola, presso la sede sociale o presso altra sede idonea scelta dal Presidente, purché agevolmente accessibile da parte dei consiglieri.
11.7-Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età; le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica.
11.8-Le delibere sono assunte a maggioranza semplice, con voto palese, normalmente espresso per alzata di mano; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Di ogni seduta verrà redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nell’apposito libro.
11.9-Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche in più luoghi, audio e/o video collegati, alle stesse condizioni previste per l’assemblea.
ART.12 – IL PRESIDENTE
12.1-Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri per la medesima durata del Consiglio e può essere rieletto solo per un altro mandato, consecutivo.
12.2-Il Presidente presiede e coordina le riunioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo e cura l’esecuzione delle relative delibere; cura la gestione ordinaria dell’associazione e ne riferisce al Consiglio Direttivo; ha la firma e la rappresentanza dell’associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente, nei casi di necessità o urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.
12.3-Il Vice-Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua prolungata assenza o impedimento accertato dal Consiglio Direttivo.
12.4-In qualunque caso di cessazione del Presidente, spetta al Vice-Presidente convocare il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente, entro trenta giorni; in caso di sua inerzia provvederà il consigliere più anziano di età.
ART.13 – ORGANO DI CONTROLLO
13.1-L’assemblea ordinaria elegge l’Organo di Controllo, in via facoltativa se lo reputa opportuno o quando sia reso obbligatorio per legge; esso dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
13.2–L’Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale. L’eventuale Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti; l’assemblea nomina il Presidente. L’unico membro o, in caso di organo collegiale, almeno uno dei membri effettivi e uno dei membri supplenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma 2, del Codice Civile.
13.3-Per le cause di ineleggibilità e incompatibilità si applica l’art. 2399 del Codice Civile. Se nel corso dell’esercizio viene a mancare un membro effettivo, subentra il membro supplente più anziano di età.
13.4-L’Organo di Controllo assolve ai compiti previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili.
13.5-I membri dell’Organo di Controllo che, senza giustificato motivo, non assistono alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo decadono dall’ufficio.
13.6-Le riunioni dell’Organo di Controllo si possono svolgere anche in più luoghi, audio e/o video collegati, alle stesse condizioni previste per l’assemblea.
ART 14 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
14.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea tra gli associati, dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile; il Collegio dei Probiviri, nella sua prima riunione, elegge il Presidente. I Probiviri non possono ricoprire alcuna carica all’interno degli altri organi associativi.
14.2 Le sedute del Collegio dei Probiviri sono valide quando vi intervenga il Presidente ed almeno uno degli altri membri in carica; le delibere sono assunte a maggioranza semplice, in caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Di ogni seduta verrà redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dai membri del Collegio dei Probiviri presenti e trascritto nell’apposito libro. In caso di cessazione dalla carica di un membro effettivo subentra il membro supplente più anziano di età o, in mancanza, vi provvede l’assemblea nella sua prima riunione utile.
14.3-Ciascun candidato associato, associato o organo sociale può denunciare per iscritto al Presidente del Collegio dei Probiviri, a mezzo raccomandata a.r. o messaggio di posta elettronica certificata indirizzata all’associazione:
-violazioni dello Statuto, dei regolamenti e delle delibere assunte dagli organi sociali;
-irregolarità commesse da singoli iscritti, sezioni, organi sociali o singoli componenti di organi sociali. Il Collegio dei Probiviri, se adito, delibera sui provvedimenti di esclusione, di decadenza o di rigetto della domanda di ammissione.
14.4- Il Collegio dei Probiviri deve procedere garantendo il contraddittorio ed il diritto di difesa; le comunicazioni verranno inviate all’indirizzo risultante dal libro dei soci o, se diverso, all’indirizzo comunicato dalle parti.
14.5 Il Collegio dei Probiviri opera in qualità di arbitro amichevole compositore, giudica secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale. Il lodo dovrà essere normalmente pronunciato entro 90 (novanta) giorni dall’avvio della contestazione, con facoltà di proroga di ulteriori 90 (novanta) giorni in caso di questioni di particolare complessità. La sede dell’arbitrato si intende presso la residenza o il domicilio del Presidente del Collegio. I singoli associati, le sezioni, gli organi sociali ed i loro componenti sono obbligati a considerare la decisione del Collegio dei Probiviri come manifestazione della propria volontà contrattuale ed a rispettarla come tale, ai sensi dell’articolo 1372 del C.C.. L’adesione alla presente clausola compromissoria si ritiene espressa al momento della richiesta di iscrizione, dovendo il socio leggere lo statuto ed impegnarsi ad accettarlo.
14.6 Il Collegio dei Probiviri può comminare, a seconda della gravità dei fatti accertati:
a) un richiamo verbale;
b) un ammonimento scritto;
c) la sospensione dalle attività sociali o dalla carica sociale ricoperta, per un periodo non superiore ad un anno;
d) proporre al Consiglio Direttivo l’accorpamento, il commissariamento o lo scioglimento delle sezioni, secondo le norme dell’apposito regolamento;
e) proporre all’assemblea l’esclusione dell’associato;
f) proporre all’assembla la revoca dei membri degli organi sociali;
g) proporre o adottare ogni altro provvedimento eventualmente previsto dal regolamento approvato dall’assemblea.
14.7 Tutti i provvedimenti del Collegio dei Probiviri devono essere comunicati, oltre che alle parti interessate, al Consiglio Direttivo per gli adempimenti di propria competenza.
14.8– Le riunioni del Collegio dei Probiviri possono svolgersi in più luoghi, audio e/o video collegati, alle stesse condizioni previste per l’Assemblea.
15 – COMITATO SCIENTIFICO
15.1-Il Consiglio Direttivo nomina il Comitato Scientifico, composto da almeno 3 (tre) membri, scelti tra gli associati o tra altri esperti di riconosciuto prestigio nazionale ed internazionale, provvedendo altresì a individuare il relativo Coordinatore.
15.2-Il Comitato Scientifico:
a) è consultato dal Consiglio Direttivo su tutti i temi sui quali questo lo ritenga opportuno;
b) può formulare proposte su temi di carattere scientifico di rilievo per l’associazione;
c) provvede alla verifica e al controllo della qualità delle attività di ricerca svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuarsi anche secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.
15.3-Il funzionamento del Comitato Scientifico, compresa l’eventuale articolazione in commissioni o gruppi di studio, è definito da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.
15.4-Ai membri del Comitato Scientifico compete il rimborso delle spese documentate sostenute per l’espletamento dell’incarico.
ART.16-PATRIMONIO, ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO E RISORSE ECONOMICHE
16.1-Il patrimonio dell’associazione è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell’attività statutaria.
16.2-Ai fini di cui al comma precedente, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
16.3-L’associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività dalle fonti previste dalle norme vigenti quali, a titolo meramente esemplificativo:
-quote e contributi degli associati;
-eredità, donazioni e legati;
-rendite patrimoniali e finanziarie;
-erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
-rimborsi derivanti da convenzioni con amministrazioni pubbliche;
-contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
-entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
-ogni altra entrata prevista o consentita dalle norme vigenti.
ART.17 – ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E BILANCIO SOCIALE
17.1-L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
17.2-Il bilancio consuntivo di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
17.3-In deroga al comma precedente, il Consiglio Direttivo può deliberare di redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa, salvo diverso obbligo di legge.
17.4-L’associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti delle eventuali raccolte fondi effettuate nell’esercizio.
17.5-Il bilancio deve essere sottoposto all’approvazione dell’assemblea ordinaria degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio; esso verrà reso disponibile agli associati durante i 10 (dieci) giorni che precedono l’assemblea, anche con modalità telematiche.
17.6-L’associazione redige il bilancio preventivo, con le stesse forme previste ai commi 2 o 3, e lo sottopone all’approvazione dell’assemblea degli associati entro il 31 ottobre di ogni anno.
ART.18 – LIBRI SOCIALI
18.1-L’associazione deve tenere i seguenti libri sociali, con le modalità previste dalle vigenti leggi:
a) libro degli associati;
b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
d) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, se istituito;
e) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri
f) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Scientifico.
18.2-I libri indicati al comma 18.1 sub a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo; gli altri libri sono tenuti dai rispettivi Organi.
18.3-Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali e di estrarne copia a loro spese, previa richiesta al Consiglio Direttivo, con un preavviso di 20 (venti) giorni; l’esame dei libri avverrà presso la sede sociale alla presenza del Presidente o di un suo delegato; l’assemblea ordinaria può disciplinare il diritto di accesso con proprio regolamento.
ART.19 – VOLONTARI E LAVORATORI
19.1-L’associazione può avvalersi dell’attività di volontariato dei propri associati o di terzi non associati.
19.2-L’attività del volontario è resa a titolo gratuito, per cui non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite con apposita delibera del Consiglio Direttivo avente carattere generale.
19.3-La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
19.4-L’associazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
19.5-L’associazione tiene il registro dei volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale.
19.6–L’associazione può assumere lavoratori subordinati o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto delle vigenti leggi.
ART. 20 – LE SEZIONI
20.1-Le sezioni costituiscono articolazioni territoriali dell’associazione, non hanno soggettività giuridica e non possono impegnare la responsabilità giuridica e patrimoniale dell’associazione verso i terzi.
20.2-Le Sezioni hanno lo scopo di riunire gli associati residenti nella stessa Regione o in più Regioni contigue, per attuare una più efficace divulgazione e gestione delle attività sociali e per curare i rapporti con Enti ed Istituzioni presenti sul territorio.
20.3-Le sezioni sono costituite dal Consiglio Direttivo che ne nomina il Coordinatore.
20.4-Il Consiglio Direttivo approva un apposito regolamento per definire le modalità di costituzione, accorpamento, soppressione e gestione delle Sezioni.
ART.21 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE
21.1-In caso di scioglimento o estinzione per qualsiasi causa, l’assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori, associati o non associati, determinandone i poteri.
21.2-Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altri enti senza scopo di lucro o a fini di pubblica utilità, secondo quanto deliberato dall’assemblea.
21.3-In caso di assoluta mancanza di attivo e di passivo e fino a quando l’associazione non avrà acquisito la personalità giuridica, l’assemblea può deliberare l’estinzione immediata dell’associazione, senza previa messa in liquidazione.
21.4-In ogni caso è vietato il riparto di somme o beni tra gli associati.
ART.22 – NORME TRANSITORIE E FINALI
22.1-Gli attuali associati “in formazione” e “aderenti” cessano tale qualifica e sono iscritti di diritto nel nuovo Albo dei Sostenitori previsto dall’art. 6 del presente statuto, salvo loro espressa rinuncia.
22.2-Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice civile e delle altre leggi vigenti.
22.3-Il presente statuto entra in vigore dalla data della sua approvazione e sostituisce ogni testo precedente.