statuto

Statuto

ARTICOLO 1

La Società Italiana di Psicologia del Lavoro e dell’Organizzazione (SIPLO) ha sede legale in Bologna. La società SIPLO ha la forma giuridica di associazione e non ha scopo di lucro.

ARTICOLO  2

La finalità generale della SIPLO è la promozione, lo sviluppo e la diffusione della Psicologia del Lavoro e dell’Organizzazione come disciplina scientifica e professionale e potrà esplicarsi nei modi ritenuti più opportuni e in particolare, ancorché non in via esclusiva, nelle seguenti iniziative:

a) riunire e rappresentare gli psicologi del lavoro e dell’organizzazione che esercitino, in proprio o presso enti, società o studi di consulenza l’attività professionale di cui all’articolo 3; i docenti e i ricercatori universitari delle aree affini;
b) promuovere studi e ricerche, seminari di formazione, convegni ed altre iniziative per favorire lo sviluppo del livello professionale degli associati e la cultura psicologica nei diversi ambiti;
c) affermare attivamente il ruolo professionale dello psicologo del lavoro e dell’organizzazione e diffonderne la conoscenza;
d) proporsi uno specifico codice di etica professionale, in sintonia con altri organi deputati, e perseguirne il rispetto;
e) allacciare rapporti e promuovere scambi con analoghe associazioni italiane, estere ed internazionali;
f) collaborare con le strutture formative italiane ed internazionali al fine di consentire il massimo raccordo con la pratica professionale;
g) promuovere lo scambio con studiosi e professionisti di altri settori.

GLI ASSOCIATI

ARTICOLO 3

L’appartenenza alla SIPLO può esplicarsi in qualità di:
a) Socio onorario,
b) Socio ordinario,
c) Socio in formazione,
d) Socio aderente.
– Soci onorari. Possono essere accolte personalità italiane e straniere che abbiano dato particolare contributo allo sviluppo della psicologia nell’ambito dei lavoro e dell’organizzazione;
– Soci ordinari. Possono essere accolti i cittadini italiani e stranieri, appartenenti a nazioni per le quali esista rapporto di reciproco riconoscimento, che siano in possesso di entrambi i seguenti requisiti: a) abilitazione all’esercizio della professione di psicologo; b) esercizio della professione di psicologo del lavoro e dell’organizzazione da almeno tre anni come attività principale;
– Soci in formazione. Possono essere accolti gli iscritti ad un corso di studi universitario appartenente alle scienze psicologiche nonché i laureati di tali corsi che si dichiarino orientati ad un percorso di professionalizzazione nel campo della psicologia del lavoro e dell’organizzazione. Gli psicologi abilitati all’esercizio della professione che non abbiano maturato almeno tre anni nella professione di psicologo del lavoro e dell’organizzazione come attività principale sono egualmente accolti come Soci in formazione.
– Soci aderenti. Possono essere accolti i laureati in discipline non psicologiche che operino professionalmente in uno o più degli ambiti di intervento propri della psicologia del lavoro (lavoro, organizzazione e risorse umane).
Requisito fondamentale per appartenenza alla SIPLO, a qualunque titolo, è l’irreprensibile condotta morale e civile del Socio o aspirante tale.

ARTICOLO  4

Sulle domande di associazione decide il Consiglio Direttivo, con le modalità di cui al successivo punto 9. Contro le decisioni del Consiglio Direttivo è ammesso il ricorso ai Probi Viri. Sentite le argomentazioni delle parti interessate, il collegio dei Probi Viri delibera a maggioranza dei presenti. La qualifica di associato decade per abbandono dell’attività professionale, dimissioni, morosità, per comprovata violazione dei codice di etica professionale, per infrazione delle norme statutarie, nonché per la perdita dei requisiti di cui al precedente articolo 3. Tale decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo, sentite le parti interessate. Contro la decisione del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso al collegio dei Probi Viri che, sentite le parti, decide inappellabilmente a maggioranza dei presenti.

STRUTTURA ED ORGANI

ARTICOLO 5 

Organi della SIPLO sono:- Assemblea dei Soci;- Consiglio Direttivo;- Presidente;- Vice Presidente;- Responsabile amministrativo;- Segretario;- Probi Viri.

ARTICOLO  6

L’Assemblea è costituita dai Soci e si riunisce almeno una volta l’anno. La convocazione è fatta dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta spedita a ciascun associato almeno trenta giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno. All’ordine dei giorno, oltre ai punti decisi dal Consiglio Direttivo e/o dai Probi Viri, dovranno essere inserite tutte le mozioni richieste presentate o sostenute durante l’Assemblea da almeno venti Soci. L’Assemblea deve pure essere convocata quando ne è fatta richiesta motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei Soci aventi diritto al voto o dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dei Consiglio Direttivo, dal Vice Presidente o da persona delegata dal Presidente. Delle riunioni dell’Assemblea si redige il verbale firmato dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario che il Presidente avrà nominato, nonché dai membri del Consiglio Direttivo presenti. All’inizio di ogni Assemblea dovrà essere data lettura del verbale dell’Assemblea precedente. Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale di associazione. L’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto in prima convocazione. In seconda convocazione, che potrà essere indetta contestualmente alla comunicazione per la prima e dovrà aver luogo ad almeno 24 ore di distanza dalla data stabilita per la convocazione precedente, l’Assemblea sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, anche per delega. Hanno diritto al voto i Soci onorari ed ordinari, i quali possono anche farsi rappresentare da altri Soci onorari o ordinari con delega scritta. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti con diritto di voto, anche per delega. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione occorre la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

ARTICOLO  7

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero compreso tra cinque e sette membri, compresi il Presidente e il Vice Presidente, e viene eletto ogni tre anni dall’Assemblea. Il Consiglio Direttivo assicura il conseguimento degli scopi dell’Associazione ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di attribuire ai Soci incarichi specifici che si ritengano necessari per curare alcune qualificanti attività dell’Associazione. Il Consiglio delibera sulle richieste di adesione all’Associazione e verifica il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3; l’ammissione e/o l’esclusione dei Soci è deliberata dalla maggioranza del Consiglio Direttivo a maggioranza degli aventi diritto con voto segreto.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o che ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri, e comunque almeno una volta ogni sei mesi, su convocazione da effettuarsi a cura del Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quanto sopra previsto. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo può decidere una sede operativa diversa da quella giuridica.

ARTICOLO  8

Il Presidente ed il Vice Presidente vengono eletti dal direttivo nel suo seno ogni tre anni. Il Presidente può essere rieletto una sola volta consecutivamente. Il Presidente, e in mancanza di questi per delega il Vice Presidente, ha la rappresentanza dell’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, fa eseguire le deliberazioni e firma gli atti ufficiali.

ARTICOLO  9

I Probi Viri hanno il compito di vigilare sul rispetto del presente statuto e delle norme deontologiche della professione da parte di tutti i Soci nonché dirimere le eventuali controversie tra i Soci e tra i Soci e l’Associazione. I Probi Viri sono in numero di tre. Il Presidente del Collegio è nominato dal Presidente del Consiglio Direttivo mentre gli altri due membri sono votati dall’Assemblea. Tutti rimangono in carica come gli altri organi.

ARTICOLO  10

Il Responsabile Amministrativo cura gli aspetti finanziari dell’Associazione sotto il controllo del Consiglio Direttivo. Potrà eventualmente, per specifici incarichi e/o adempimenti, delegare per iscritto i suoi poteri a uno o più dei membri del Consiglio Direttivo. Il Responsabile Amministrativo viene eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno. La durata dei suo incarico è pari a quella dei Consiglio Direttivo e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

ARTICOLO  11

Il Segretario coadiuva il Presidente, provvede alla stesura dei verbali e conserva i libri dei verbali.

ARTICOLO  12

Il fondo comune dell’Associazione è costituito: dalle quote sociali; da fondi costituiti da avanzi finanziari dell’esercizio precedente; da versamenti volontari dei Soci; da donazioni; da lasciti; da beni acquistati con le suddette entrate. Le quote sono annuali ed il versamento deve avvenire in via anticipata all’atto della prima iscrizione, e successivamente all’inizio di ogni anno sociale, con le modalità e gli importi stabiliti di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO  13

L’esercizio finanziario chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il rendiconto consuntivo dell’esercizio.

ARTICOLO  14

Ove necessario, il Consiglio Direttivo predispone con apposito regolamento l’attivazione dei principi dettati dal presente statuto.